Statuto dell'associazione "duepuntilab"

1.         Costituzione e Sede

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata DUEPUNTILAB, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), via della Costituzione n. 5, C.A.P. 40033. La sede operativa per lo svolgimento delle attività dell’associazione è a Bologna in via Solferino n. 19, C.A.P. 40123.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

L’associazione DUEPUNTILAB è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2.         Carattere dell’associazione

L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente statuto. E’ fatto divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’organizzazione stessa.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3.         Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è illimitata.

4.         Scopi dell’associazione

L’associazione ha lo scopo di promuovere il progetto di comunicazione e ricerca nell’ambito dell’urbanistica, dell’architettura, del design e delle arti, attraverso la cultura dell’innovazione e del linguaggio delle avanguardie.

AI centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, la sperimentazione, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento. L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per i propri iscritti, associazioni e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione svolgerà o promuoverà le seguenti attività:

-   attività di formazione: corsi di perfezionamento e di approfondimento, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;

-   attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e itineranti, inchieste, seminari, lezioni, organizzazione di concorsi, partecipazione a fiere di carattere nazionale;

-   iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali, ricreativi in genere, proiezioni di films e documentari, viaggi tematici in Italia e all’estero;

-   attività editoriale: pubblicazione, anche on line, di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche, pubblicazione di monografie.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio.

5.         Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi all’associazione tutte le persone fisiche o giuridiche italiane ed estere, nonché tutte le associazioni, società e circoli aventi attività e scopi affini e non in contrasto con quelli dell’associazione. I soci hanno l’obbligo:

-   di accertare e osservare in ogni parte ed ad ogni effetto il presente Statuto e i relativi regolamenti interni;

-   di versare all’associazione il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività;

-   di uniformarsi a tutti i provvedimenti che l’associazione, attraverso i suoi organi, prenderà allo scopo di conseguire i fini sociali.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero è volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. I soci non rispondono personalmente dei debiti dell’associazione.

6.         Categorie dei soci

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

-   soci semplici;

-   soci attivi (junior e senior);

-   soci sostenitori.

-   soci ad-honorem.

a)      soci semplici: i soci hanno diritto di ricevere informazioni in merito all’attività svolta dall’associazione e aggiornamenti sulle più importanti iniziative promosse dall’associazione; non hanno diritto ad alcun rimborso spese.

b)      soci attivi: i soci attivi pagano una quota associativa maggiore rispetto ai soci semplici.

I soci attivi si suddividono in junior e senior.

I soci attivi senior contribuiscono all’associazione in misura maggiore rispetto ai soci junior. Ottengono questa qualifica i soci attivi che per tre anni abbiano rispettato i requisiti previsti per la propria categoria;

Tutti i soci attivi devono:

-                 dimostrare di svolgere attività di promozione e divulgazione a vantaggio della associazione, creando contatti con altre associazioni, enti pubblici e cittadini, in forma volontaria;

-                 il socio attivo si impegna ad informare e a sottoporre al parere del Consiglio Direttivo lo stato di avanzamento di tutte le attività intraprese tramite i contatti creati dall’attività associativa o forniti dall’associazione;

-                 Il socio attivo si impegna a presentare all’associazione i progetti di interesse generali realizzati, e potrà fare richiesta di pubblicazione nel sito web dell’associazione. La richiesta verrà valutata dal Consiglio per l’approvazione;

c)     socio sostenitore: i soci sostenitori possono promuovere iniziative e creare sinergie con i soci attivi finalizzate ad una comunicazione della filosofia dell’associazione e contribuiscono in misura maggiore rispetto agli altri soci, con il contributo associativo al sostentamento dell’associazione;

d)     soci ad honorem: quegli ingegneri, architetti, artisti, studiosi, divulgatori o quelle persone che nel corso della propria vita, si siano distinti per particolari impegni o meriti operando con intenti affini a quelli dell’associazione. Gli associati ad honorem vengono eletti dall’assemblea su proposta deliberata con voto di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

7.         Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà sottoscrivere una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa verifica dei requisiti di cui ai punti 5 e 6. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

A seguito dell’accettazione della domanda, verrà richiesto il versamento del contributo associativo. L’associazione provvederà, in seguito, al rilascio della tessera sociale con contestuale iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. Le iscrizioni dei soci semplici, attivi e sostenitori si rinnovano automaticamente, fatta salva espressa volontà in senso contrario da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 dicembre.

I soci semplici, attivi e sostenitori sono tenuti al versamento di un contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo, diverso per ciascuna categoria; i soci ad-honorem sono esonerati dal versamento di tale quota.

La quota, o il contributo associativo, non può essere trasmessa, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.

La qualifica di socio da’ diritto:

-   a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-   a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

-   a godere dell’elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

8.         Contributi associativi dei soci

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, differenziata a seconda della categoria di appartenenza, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo secondo necessità e in relazione al bilancio preventivo di ogni anno.

9.         Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a)     per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere;

b)     per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c)     per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;

d)     per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

e)     per ritardato pagamento del contributo associativo per oltre un anno.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta, per lettera o email. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

10.       Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono:

-   l’Assemblea;

-   il Consiglio Direttivo;

-   il Presidente;

-   il Segretario/Tesoriere

11.       Partecipazione all’assemblea

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario. L’assemblea può revocare il mandato al Consiglio e scioglierlo, eleggendo nuovo Consiglio, attraverso l’assemblea dei soci straordinaria. L’assemblea può promuovere proposte che il Consiglio Direttivo deve valutare ed eventualmente approvare.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a)     per decisione del Consiglio Direttivo;

b)     su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

12.       Convocazione dell’assemblea

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante fax, e-mail o semplice preavviso telefonico indirizzato ai soci a cura della presidenza. In alternativa può essere convocata via lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede operativa almeno venti giorni prima della adunanza.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.

13.       Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da persona da esso delegata o designata dall’assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

14.       Forma di votazione dell’assemblea

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

L’associazione si impegna, quando necessario, a predisporre strumenti tecnici ed informatici per garantire a tutti gli associati l’esercizio dei diritti di associato a quanti vogliano esercitarli via internet. E’ consentito, qualora venga predisposto il voto on-line, il voto elettronico, video conferenza o tramite lettera autografa o e-mail. Le votazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei partecipanti all’assemblea.

15.       Compiti dell’assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

a)     discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b)     eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il segretario generale;

c)     deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

In sede straordinaria:

d)     deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

e)     deliberare sulle proposte di modifica dello statuto. Per modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

f)      deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

16.       Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di:

a)     fissare l’ammontare del contributo associativo annuo;

b)     deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

c)     deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;

d)     deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

e)     predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;

f)      deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

g)     dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

h)     procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

i)      in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

l)      deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

m)   deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei partecipanti al Consiglio. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

17.       Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da 3 a 5 membri nominati dall’assemblea ordinaria.

L’assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

AI termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

18.       Riunioni dei Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre consiglieri.

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in assenza, da un consigliere designato dal Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

L’associazione si impegnerà a predisporre strumenti tecnici ed informatici volti a garantire il corretto funzionamento del Consiglio e della validità delle delibere da esso prese, quali, a mero titolo esemplificativo, video conferenze, posta certificata, firma digitale.

19.       Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

AI Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. I contrasti nell’interpretazione del presente statuto sono risolti dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

20.       Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

21.       Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’associazione.

22.       Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede operativa, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

23.       Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a)     dai contributi associativi annui dei soci, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

b)     da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

c)     da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, partners commerciali;

e)     da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi associativi devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

24.       Durata del periodo di contribuzione

I contributi associativi sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l’anno solare in corso.

25.       Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche In modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

26.       Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al Segretario generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

27.       Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

28.       Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

29.       Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

30.       Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.